Deducibilità dei Contributi
Norme sulla deducibilità del contributo consortile
Il contributo di bonifica è un onere deducibile nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta nel quale si è provveduto al pagamento.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, ha chiarito inoltre che anche i contributi imposti dai Consorzi di Bonifica sugli immobili soggetti ad IMU, non affittati e non locati, sono deducibili dal reddito complessivo.
Ciò avviene indicando l'importo pagato del tributo al rigo "altri oneri deducibili" del modello 730/Unico, nel modello 730/2024 rigo E 26 con codice 21.
Non è invece deducibile il contributo consortile relativo ad un immobile locato a cedolare secca. L'Agenzia chiarisce che per i fabbricati abitativi per i quali il proprietario ha optato per la cedolare secca, non si può procedere alla deduzione dei contributi di bonifica in quanto tale regime di tassazione, non essendo obbligatorio ma permettendo facoltà di scelta permette al contribuente di valutare la convenienza del regime sostitutivo rispetto a quello ordinario che permette di fruire della detrazione.
Per quanto concerne il contributo consortile afferente i terreni, qualora dalle visure catastali emerga la presenza della deduzione riferibile alla singola particella, occorre considerare il contributo già dedotto dal reddito domenicale e pertanto non può essere deducibile.
In caso contrario è possibile portare in deduzione gli oneri consortili in applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) del TUIR ovvero in relazione al regime fiscale del contribuente.
Il contribuente ha l'obbligo di conservare i documenti dove sono indicati gli immobili su cui il contributo è applicato.
Il contributo di bonifica è deducibile da ogni comproprietario proporzionalmente alla rispettiva quota di possesso.
A tale proposito, e fermo restando che il contribuente che non presenta la dichiarazione dei redditi non può far valere la deduzione spettante, i contribuenti cointestatari dell’immobile possono dedurre il contributo di bonifica sulla base della propria quota di possesso e, ai fini della prova, possono conservare fotocopia dell’avviso di pagamento, ricevuto soltanto dal primo intestatario, e della relativa ricevuta di pagamento.